Art. 30.
(Procedure).

      1. Le condotte indicate nell'articolo 28 sono autorizzate, nei casi previsti nell'articolo citato e ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 29, dal Direttore generale

 

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del SIS che ne informa entro quarantotto ore il Ministro delle informazioni per la sicurezza e il Comitato di garanzia di cui all'articolo 32.
      2. Del provvedimento adottato, il Ministro delle informazioni per la sicurezza informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che può in ogni caso modificarlo o revocarlo, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia.
      3. Quando al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delle informazioni per la sicurezza risulta che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge, ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dai commi 1 e 2, lo stesso adotta le necessarie misure e riferisce all'autorità giudiziaria competente.
      4. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 28 è conservata in un'apposita sezione dell'archivio storico previsto dall'articolo 10, con la documentazione delle spese la cui rendicontazione è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato.